Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra portatori di gravissime menomazioni (ciechi biamputati, amputati dei quattro arti), ad oltre sessanta anni dalla fine della guerra, chiedono al Governo e al Parlamento di intervenire per risolvere i loro impellenti problemi, in quanto la legislazione vigente si rivela assai carente, prevedendo il risarcimento soltanto per due superinvalidità anche quando il soggetto è affetto da tre o più infermità. Tale situazione è determinata dalla formulazione della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nella quale sono contemplate soltanto due superinvalidità. Ad esempio, se il soggetto è affetto da cecità assoluta, amputazione degli arti superiori e sordità bilaterale, quest'ultima menomazione non è oggetto di risarcimento.
      In questi soggetti, a seguito delle mutilazioni subite a causa della guerra, con il tempo sono sopraggiunte altre infermità quali disturbi nervosi, artrosi, osteoporosi, disturbi cardiocircolatori, disturbi all'apparato digerente e del ricambio, sordità bilaterale e molte altre ancora, le quali, pur essendo riconosciute, non sono risarcite.
      Preso atto di tale situazione e della necessità improcrastinabile di porvi rimedio, con la presente proposta di legge si prevede:

          1) la modifica alla tabella E, lettera e), annessa al testo unico, al fine di garantire che il relativo trattamento economico sia esteso anche ai casi di menomazione all'apparato uditivo di oltre l'80 per cento qualora si accompagni alla perdita anatomica di ambedue gli occhi e

 

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delle mani, o alla perdita anatomica dei quattro arti insieme, in quanto vicariante;

          2) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, limitatamente ai soggetti affetti da cecità bilaterale con l'amputazione delle due mani o dei due piedi, oppure dall'amputazione dei quattro arti insieme o privi della funzione dei quattro arti quando si aggiunge una terza infermità contemplata nella tabella A, annessa al testo unico;

          3) la modifica al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico, sostituendo le parole: «Per due superinvalidità» con le seguenti: «Ciascuna super invalidità»;

          4) la classificazione nella tabella E, lettera h), annessa al testo unico, delle seguenti infermità: disturbi nervosi con carattere depressivo, osteoporosi e artrosi grave, disturbi dell'apparato digerente e del ricambio, disturbi cardiocircolatori, qualora vadano ad aggiungersi a due superinvalidità contemplate nella medesima tabella E;

          5) la reversibilità dell'assegno per cumulo di infermità, contemplato dalla tabella F annessa al testo unico, per le vedove dei grandi invalidi affetti da cecità bilaterale con amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, nella misura del 50 per cento.

 

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